ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 MARZO 2026
Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2026, 08:29

Legge n.56/2014 - Elezioni di II livello del Presidente della Provincia
Le elezioni provinciali per eleggere il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno si svolgeranno Domenica 15 Marzo 2026, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso la sede della Provincia di Ascoli Piceno, in Piazza Simonetti, 36 Ascoli Piceno.
Il seggio elettorale unico sarà istituito nella sala Consiliare, al primo piano di Palazzo San Filippo. Possono essere eletti (elettorato passivo) alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci in carica alla data di elezione.
Hanno diritto al voto tutti i Sindaci e i Consiglieri comunali (elettorato attivo) dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno in carica alla data delle elezioni.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le liste dei candidati alla carica di Presidente della Provincia debbono essere presentate IMPROROGABILMENTE presso l’ufficio elettorale della Provincia, ubicato in Piazza Simonetti 36 - Ufficio del Segretario Generale nei seguenti giorni:
• dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica 22 febbraio 2026
• dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di lunedì 23 febbraio 2026.
Possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Il numero totale degli elettori alla data dell’8 Febbraio 2026 è di 404.
Il numero minimo di sottoscrizioni per presentare la candidatura alla carica di Presidente della provincia è di 61 sottoscrizioni.
Le firma dei sottoscrittori debbono essere autenticate ai sensi dell’art. 21, comma 2, del DPR 28/12/2000, n. 445.
Unitamente alla presentazione della candidatura occorrerà presentare la dichiarazione di accettazione della stessa, debitamente autenticata.
COME SI VOTA
Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio.
Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
Per esprimere il proprio voto gli elettori hanno a disposizione schede di colore diverso a seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio Comune.
Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia
L'elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente apponendo un segno sul nome del candidato Presidente. La scheda riporta a stampa nome e cognome dei candidati. L'elettore appone un segno di voto sul nominativo del candidato stampato sulla scheda.
Il voto per uno dei candidati alla carica di Presidente viene ponderato ai sensi dell'art.1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
E’ eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità è eletto il più giovane di età.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 del Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale il seggio elettorale si costituirà alle ore 14,30 del giorno antecedente le elezioni, Sabato 14 Marzo 2026.
Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno di Domenica 15 Marzo 2026.
Ai sensi dell’articolo 22 del citato Manuale, le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 8,00 del giorno Lunedì 16 Marzo 2026
I rappresentanti di lista possono presenziare a tutte le citate operazioni.
“SEGGIO VOLANTE”
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 14 del Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale “L’elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale di cui uno deve essere o il presidente o il vicepresidente. I componenti del seggio volante dovranno adottare tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto”;
Ai sensi dell’articolo 15 del Manuale è compito del presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti del seggio elettorale, decidere sulla costituzione del seggio elettorale volante, qualora richiesto ai sensi dell’art. 14, comma 3.
Atti e Documenti
Normativa
Modulistica

ELEZIONI TRASPARENTI
Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato
L’art.1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha stabilito l’obbligo per i partiti, i movimenti politici e le liste partecipanti alle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, regionali e amministrative, di pubblicare entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni nel proprio sito internet ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Il successivo comma 15 prevede che, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, in apposita sezione, denominata “Elezioni trasparenti”, del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati di ciascun partito, movimento politico o lista, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l’elezione.
La Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici, con nota 1266 del 19/11/2021, ha rilasciato parere in merito all'applicabilità dell'art. 1, comma 14, della L. n 3/2019, alle elezioni provinciali.